Contratto SEO

Non è mia intenzione dare una definizione, neanche approssimativa, dell’attività di SEO, su cui professionisti di alta caratura e agenzie specializzate hanno già parlato a profusione.

L’obiettivo di questa guida è quella di fornire a chi svolge l’attività di posizionamento sui motori di ricerca alcuni suggerimenti o spunti di riflessione relativi al contratto di SEO. Una figura contrattuale, come noto, sempre più diffusa per la mole di neonati blogger e webmaster che hanno l’obiettivo di “essere i primi sul web” e la corrispondente estensione del mercato afferente agli esperti e consulenti SEO.

Come accade con le criticità che la legislazione italiana presenta riguardo ai problemi derivanti dalla pandemica diffusione di social network, anche per il contratto SEO deve rilevarsi un grande carenza a livello normativo. Beninteso, carenza che potrebbe anche tornare utile a chi ama rischiare, ma che va tenuta in debito conto quando ci si impegna contrattualmente.

Il contratto di SEO non è previsto né disciplinato dal codice civile o dalla legislazione di settore. È, quindi, una figura contrattuale atipica. Questo significa che, per molto aspetti, a seconda delle scelte del fornitore del servizio SEO, il contratto potrà comportare obbligazioni diverse.

Contratto di SEO e Codice del Consumo

Un primo aspetto da considerare nella redazione del contratto di SEO è la figura contrattuale tipica a cui può, in prima battuta, può essere ricondotto. Per figura contrattuale tipica intendiamo riferirci ad una delle fattispecie contrattuali previste dal codice civile o da leggi settoriali.

Possiamo iniziare con il ridurre il contratto di SEO ai suoi elementi minimi ma necessari:

  • un professionista, sia persona fisica che persona giuridica, si impegna nei confronti del cliente, proprietario di un sito web, a svolgere attività di ottimizzazione finalizzata al miglior posizionamento del sito nei motori di ricerca;
  • il cliente si impegna a corrispondere il corrispettivo pattuito al professionista per lo svolgimento di questa attività.

Attenzione, abbiamo parlato di professionista e di cliente. A meno che il cliente non sia a sua volta un professionista dell’attività di SEO che magari si affida al suo “guru”, dobbiamo ritenere che vi sia un rapporto tipico tra professionista e consumatore.

Quindi, il primo aspetto da tenere bene a mente quando si redige il contratto di SEO è che ad esso sarà applicabile il Codice del Consumo. Un corpo normativo di particolare importanza che tocca molte tematiche dei contratti stipulati tra professionista e consumatore: dalle clausole vessatorie e abusive, al diritto e termine per il recesso del consumatore.

Sempre, da questo punto di vista, che guarda al consumatore come soggetto debole del rapporto, bisogna tener presente che, spesso, il contratto di SEO viene stipulato a distanza. Quindi il consumatore avrà tutta una serie di garanzie aggiuntive proprie della normativa dei contratti stipulati fuori dei locali commerciali o addirittura per via telematica, quale il termine di 14 giorni per recedere dal contratto.

L’applicabilità del Codice del Consumo al contratto di SEO ha importanti ripercussioni sul novero di informazioni che, nel modulo contrattuale predisposto dal professionista debbono essere inserite, a pena di severe sanzioni pecuniarie.

Tra questi, può essere utile ricordare:

  • modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
  • termini e modalità per esercitare il diritto di recesso, form precompilato per il recesso, esistenza di eventuali penali;
  • esistenza e le condizioni dell’assistenza post vendita al consumatore, dei servizi post vendita e delle garanzie commerciali.

Ultimo consiglio sul Codice del Consumo. È bene ricordare che l’onere di provare di aver adempiuto a questi obblighi di informazione incombe sempre sul professionista, posto che gli stessi dovranno costituire parte integrante del contratto di SEO.

L’obbligazione contrattuale del professionista

Fatta questa doverosa premessa, spesso omessa da chi tratta di diritto dell’informatica, e tornando al contratto di SEO nei suoi termini essenziali, possiamo ricondurlo, senza dubbio, alle seguenti categorie contrattuali:

  1. il contratto di prestazione d’opera intellettuale, se il professionista è una persona fisica;
  2. il contratto di appalto di servizi se il professionista è una persona giuridica.

In entrambi i casi, si pone il problema della natura giuridica dell’obbligo assunto dal professionista verso il cliente. Il contratto avente ad oggetto una prestazione d’opera intellettuale è storicamente qualificabile come contratto che comporta un obbligazione di mezzi. OK, parlo il “legalese” ed è necessario un chiarimento.

  1. Obbligazione di mezzi significa che ci si è impegnati allo svolgimento della sola attività intellettuale, nella specie ottimizzazione per il posizionamento sui motori di ricerca del sito web. Il professionista ha adempiuto la sua obbligazione quando ha espletato con perizia e diligenza questa attività, indipendentemente dai risultati di posizionamento realmente raggiunti dal sito web del cliente per gruppi di parole chiave.
  2. Obbligazione di risultato significa invece che ci si è impegnati non solo a svolgere la propria attività professionale al meglio ma anche a raggiungere un determinato obbiettivo di posizionamento.

Esempio di obbligazione di risultato nel contratto di SEO

Il professionista si impegna a garantire al cliente che il suo sito web verrà posizionato entro le prime 10 posizioni su un dato motore di ricerca (magari l’onnipresente Google) in relazione ad un dato numero di Keywords scelte dal cliente, entro 100 giorni dalla stipulazione del contratto con numero di visitatori giornalieri minimo ma determinato.

Questo è un esempio classico di obbligazione di risultato. Affinché il professionista abbia adempiuto alle obbligazioni contrattuali non sarà sufficiente che abbia svolto con perizia il suo lavoro, ma dovrà raggiungere anche gli obiettivi minimi prefissati.

In questo caso, quindi, ove quegli obiettivi non siano raggiunti il professionista sarà inadempiente, a meno che non dia prova positiva che il mancato raggiungimento del risultato sia imputabile alla condotta del cliente, per fatti che al momento della stipula del contratto non erano e non potevano essere conosciuti dal professionista. Il rischio è di trovarsi esposti ad un’azione giudiziale per inadempimento contrattuale e relativa azione risarcitoria.

Esempio di obbligazione di risultato e di mezzi

Il professionista si impegna a far aumentare la visibilità del sito web del cliente sulla base di un determinato numero di parole chiavi scelte dal cliente, riservandosi però la facoltà di mutare le parole chiavi ove, ad una analisi approfondita della struttura e del contenuto del sito web, fosse risultato che quelle scelte dal cliente fossero inadeguate.

In questo caso, il risultato minimo è quello della maggiore visibilità. Un risultato che non è del tutto quantificabile. Diciamo che c’è una obbligazione di mezzi con una sfumata obbligazione di risultato. Posto che il professionista riesca ad aumentare nel termine pattuito la visibilità del sito web del cliente, anche se con parole chiavi meno attinenti a quelle scelte dal cliente, non gli sarà imputabile alcun inadempimento contrattuale.

Trovare il giusto equilibrio

Garantire un determinato e quantificato risultato costituisce un’offerta di servizio più allettante per il cliente, ma espone anche il professionista a maggiori rischi. Entrano in gioco, qui, diverse valutazioni anche di carattere commerciale. A fronte di un prezzo molto più alto, potrei essere indotto ad assumere un obbligazione di risultato.

Ma bisogna veramente fare molta attenzione. Ipotizziamo che il sito web del cliente abbia ad oggetto un’importante attività di commercio elettronico, e che l’attività di SEO porti addirittura ad un peggioramento della visibilità e posizionamento. I danni potrebbero essere ingenti, in conseguenza di potenziali perdite nel mercato elettronico.

Il giusto equilibrio tra impegno contrattuale e risultati promessi, l’inserimento di clausole di salvaguardia per le variazioni dell’ordine e delle parole chiave magari da attivare entro un numero predeterminato di giorni previa approfondimento e analisi di criticità del sito web, potrebbero rendere il contratto di SEO maggiormente tutelante sia per il professionista, ma in fondo per il cliente.

Questi sono alcuni dei profili di maggior rilevanza che come avvocato ritengo debbano essere tenuti maggiormente in considerazione dal professionista del SEO. Anche perché, gli esiti dei contenziosi giudiziari, quando chi giudica è la magistratura, preparata ma sempre in ritardo sulle evoluzioni dettate dalle nuove tecnologie, possono essere molto molto incerti.

Autore: Avv. Francesco Meatta, autore di Legalmente Informati, per Max Valle.